Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.P.R. 07/04/2003 n. 137

- Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma 5, della Legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari): «5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della Legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della Legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera

e), della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999):

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate

a) nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400

b) nelle leggi annuali di semplificazione

c) nell'allegato 3 della presente Legge

d) nell'art. 16 delle disposizioni sulla Legge in generale, in riferimento al l'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo codice

f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del Bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'art. 29 della Legge 7 agosto 1997, n. 266; f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici.

2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un Decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi

a) delegificazione delle norme di Legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'art. 20 della Leg ge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni

b) puntuale individuazione del testo vigente delle forme

c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo

e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore

f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico

g) (aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico)

h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.

3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.

4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'art. 14, secondo, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente Legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'art. 16, primo comma, terzo, del citato testo unico approvato con Regio Decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17, comma 25, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.

6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere e modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino

7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.».

- La Legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2001, n. 16, S.O.

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

- La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 19 gennaio 2000, n. L 13 ed è entrata in vigore il 19 gennaio 2000.

-Il testo dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), è il seguente: «Art. 13. -

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto è emanato un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, anche ai fini del coordinamento delle disposizioni del testo unico emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con quelle recate dal presente Decreto e dalla direttiva 1999/93/CE, nonchè della fissazione dei requisiti necessari per le svolgimento dell'attività dei certificatori.

2. Il regolamento è emanato su proposta e con il concerto dei Ministri indicati nell'art. 1, comma 2, della Legge 29 dicembre 2000, n. 422.».

Art. 2. Modifiche all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del testo unico le parole: «sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione», sono sostituite dalle seguenti: «, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica». Nota all'art. 2:

- Il testo del comma 2 dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente: «2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.».

Art. 3. Modifiche all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente: «4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente competenti. ». Nota all'art. 3:

-Il testo dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente: «Art. 9 (R) (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni).

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla Legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmen-

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di Legge.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e, per il materiale classificato, d'intesa con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.».

Art. 4. Modifiche all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico le parole: «mediante l'uso della firma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «mediante l'uso della firma elettronica qualificata». Nota all'art. 4:

- Il testo del comma 1 dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente: «1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di Legge.».

 

Pagina 2/5 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional